Appalti 2020: novità per le ritenute fiscali


Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019, convertito con L. n. 157/2019, il “Decreto Fiscale”) ha introdotto alcune importanti novità per le ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori impiegati negli appalti (e nei subappalti). Per quanto gli obblighi a carico dei committenti siano stati sensibilmente ridimensionati in sede di conversione in legge del Decreto Fiscale, a partire da gennaio 2020 sarà comunque in alcune ipotesi necessario richiedere agli appaltatori copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i loro lavoratori.

Qui di seguito esaminiamo nel dettaglio le principali novità della nuova disciplina.

1. Ambito di applicazione

Non tutti gli appalti sono soggetti al nuovo regime previsto dal Decreto Fiscale, che si applica infatti solo agli appalti endo-aziendali di valore annuo superiore a € 200.000.

Le novità del Decreto Fiscale riguardano infatti gli appalti, subappalti, affidamenti a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati che abbiano congiuntamente le tre seguenti caratteristiche:

  1. valore annuo complessivo superiore a € 200.000;
  2. prevalente utilizzo di manodopera (labour intensive) presso le sedi del committente (endo-aziendale);
  3. utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente (o ad esso riconducibili).

2. Obblighi per gli appaltatori e per i committenti

Qualora l’appalto rientri nell’ambito di applicazione del Decreto Fiscale come sopra individuato, entro 5 giorni lavorativi successivi alla relativa scadenza, l’appaltatore dovrà trasmettere al committente (i) le deleghe per le ritenute fiscali dei suoi dipendenti (compilate separatamente per ciascun committente) e (ii) un elenco nominativoche preveda[1]:

  • l’identificazione tramite codice fiscale di tutti i lavoratori impiegati nell’appalto nel mese precedente;
  • il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al singolo dipendente;
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale dipendente, con separata indicazione di quelle ritenute che sono relative all’esecuzione dell’appalto affidato dal committente.

Per converso, il committente è obbligato a richiedere all’appaltatore la trasmissione di copia delle deleghe di pagamento e l’elenco nominativo di cui sopra al fine di verificare che le ritenute fiscali siano state effettivamente versate e per di più versate in misura sufficiente.

Tali obblighi andranno attentamente disciplinati nei contratti di appalto mediante previsioni ad hoc e poi monitorati con costanza nel corso della loro esecuzione.

3. Blocco dei pagamenti e segnalazione all’agenzia delle entrate

Se l’appaltatore non trasmettesse le deleghe di pagamento e l’elenco nominativo, oppure se il versamento delle ritenute fiscali risultasse omesso o insufficiente, il committente dovrà sospendere il pagamento del corrispettivo all’appaltatore sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’appalto, segnalando la circostanza entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate.

4. Sanzioni per i committenti

Qualora non richieda la copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali, oppure non proceda al blocco dei pagamenti di cui sopra al ricorrere delle relative circostanze, il committente dovrà pagare una somma pari alla sanzione irrogata all’appaltatore per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza alcuna possibilità di compensazione.

5. Entrata in vigore

Gli obblighi previsti dal Decreto Fiscale sono entrati in vigore il 1° gennaio 2020. Ciò significa che la disciplina si applicherà a partire dalle ritenute fiscali operate nel mese di gennaio 2020 e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti a partire dal mese di febbraio 2020.

Si tenga in ogni caso presente che le novità del Decreto Fiscale trovano applicazione anche per i “vecchi” contratti (stipulati prima del 1° gennaio 2020), se la loro esecuzione avvenga anche solo parzialmente nel corso del 2020. Una verifica dei contratti in corso di esecuzione per accertarsi della loro conformità alla nuova disciplina è quindi assolutamente consigliabile, anche per inserire ove possibile le previsioni ad hoc citate nel paragrafo 2.

6. Esclusioni

Gli obblighi del Decreto Fiscale non si applicano a quegli appaltatori in grado di ottenere una sorta di certificazione “di affidabilità” da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Tale certificazione, con validità di quattro mesi, è però rilasciata solo se l’appaltatore può vantare tutti i seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • aver eseguito nell’ultimo triennio versamenti nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei compensi o dei ricavi;
  • non avere iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute o ai contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000[2].

In attesa di eventuali indicazioni più precise da parte dell’Agenzia delle Entrate, consiglieremmo per il momento di disciplinare la certificazione “di affidabilità” esattamente come il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), prevedendo la consegna da parte dell’appaltatore di una prima certificazione al momento della sottoscrizione del contratto di appalto e poi nuove certificazioni in corso di validità per tutta la durata del contratto.

7. Divieto di compensazione per contributi e premi assicurativi

Infine, per gli appaltatori soggetti ai nuovi obblighi del Decreto Fiscale, se privi della certificazione dell’Agenzia delle Entrate di cui sopra, è esclusa la facoltà di ricorrere all’istituto della compensazione per adempiere alle proprie obbligazioni relative ai contributi previdenziali (INPS) e ai premi assicurativi (INAIL).


[1] Il Decreto Fiscale autorizza il Direttore dell’Agenzia delle Entrate a indicare con suo provvedimento, allo stato non ancora emesso, modalità semplificate per mettere a disposizione del committente i dati previsti dalla nuova normativa.

[2] Tale requisito non si applica con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.


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