Il Decreto Legge n. 124/2019 risolve le questioni controverse connesse alla deducibilità degli interessi passivi per le società di progetto ed alla cumulabilità della c.d. Tremonti Ambiente con le tariffe incentivanti


Con il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (il “Decreto Fiscale 2020”), contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data, oltre ad una serie di misure dirette al contrasto dell’evasione fiscale e contributiva, sono state affrontate due questioni che avevano generato profonda incertezza e dubbi applicativi in capo agli operatori della finanza di progetto. Ci si riferisce, in particolare, al tema dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi in capo alle c.d. società di progetto ed all’annosa questione della cumulabilità tra le erogazioni di contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi delle Tariffe Incentivanti, e i benefici fiscali in relazione alle medesime infrastrutture produttive, c.d. beneficio Tremonti Ambiente.

L’art. 35 del Decreto Fiscale 2020 sostituisce integralmente il comma 11 dell’art. 96 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (il “TUIR”), relativo alla esclusione dai limiti alla deducibilità degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati, connessi al finanziamento di progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine, mentre l’art. 36 esplicita la non cumulabilità tra le Tariffe Incentivanti del III, IV e V Conto Energia e l’agevolazione fiscale c.d. Tremonti Ambiente.

In ogni caso resta salva l’ipotesi, sempre possibile nell’arco dei sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di modifiche, anche significative, al testo del Decreto Fiscale 2020, in sede di conversione in legge dello stesso, come pure – in via del tutto estrema – la mancata conversione in legge entro il medesimo termine, circostanza che determinerebbe la completa decadenza del provvedimento con efficacia ex tunc.

1.       La modifica all’art. 96 TUIR e la deducibilità degli interessi passivi

L’art. 96 TUIR, nella formulazione vigente a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (i.e. dal 2019 per quanto attiene alle società aventi esercizio sociale coincidente con l’anno solare) prevede, al comma 8, che le ordinarie limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati non si applichino qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) gli oneri finanziari siano relativi a prestiti, diretti al finanziamento di un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, purché non garantiti da beni diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso, appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico, né da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico;

b) il soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine sia residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell’Unione europea;

c) i beni utilizzati per la realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto del progetto si trovino in uno Stato dell’Unione europea.

In altri termini, per quanto di specifico interesse, la norma prevede una deroga alle ordinarie limitazioni alla deducibilità fiscale degli interessi passivi e degli oneri finanziari assunti per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, purché, inter alia, il finanziamento non sia garantito né da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso, né da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico.

Tuttavia proprio tale primo requisito era, di fatto, potenzialmente causa di una ingiustificata penalizzazione delle società di progetto, posto che l’ordinario assetto delle garanzie a favore degli enti finanziatori comprende, generalmente, non solo garanzie proprie della società finanziata, ma anche il pegno sulle quote/azioni della beneficiaria concesso da parte dei soci della stessa, nonché la cessione in garanzia di taluni crediti nei confronti della medesima società di progetto (e.g. crediti rivenienti da finanziamenti soci); sono, pertanto, tutt’altro che rare situazioni in cui vi è la concessione di una garanzia da parte di “soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico”, formalmente suscettibili di innescare i conseguenti limiti alla deducibilità degli interessi passivi in capo alla società di progetto finanziata.

ll Decreto Fiscale 2020 interviene in tale scenario sostituendo integralmente il comma 11 dell’art. 96 TUIR e disponendo che, nel caso di costituzione di una società di progetto, strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale, sono integralmente deducibili gli interessi passivi e gli oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla società di progetto, anche se assistiti da garanzie diverse dai beni appartenenti al gestore del progetto e afferenti al progetto stesso. Vengono, così, superate le criticità applicative in ambito project finance che sarebbero derivate da una rigorosa applicazione del primo dei predetti requisiti previsti dal comma 8, citato, dell’art. 96 TUIR.

Le modifiche introdotte dal Decreto Fiscale 2020 individuano, inoltre, tra i finanziamenti rilevanti che consentono la piena deducibilità degli interessi passivi non solo quelli utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici rientranti nella parte V del Codice degli Appalti (i.e., infrastrutture ed insediamenti prioritari), ma estendono tale principio anche ai progetti regolati nelle Parti III e IV dello stesso Codice degli Appalti, relative ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.

In maggiore dettaglio, il novellato comma 11 dell’art. 96 TUIR dispone che, ai fini di quanto previsto dai commi 8 (definizione di interessi passivi e oneri finanziari), 9 (regime della segregazione patrimoniale rispetto alle altre attività e passività del gestore) e 10 (risultato operativo lordo della gestione caratteristica) dell’art. 96 TUIR:

a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intenda il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del Codice degli Appalti; e

b) nel caso di costituzione di una società di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo, siano integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla società di progetto, anche qualora assistiti da garanzie diverse dai beni propri della società di progetto finanziata, utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del Codice degli Appalti.

Con il Decreto Fiscale 2020, pertanto, vengono finalmente risolti, in termini positivi, i dubbi e le incertezze applicative che avevano interessato, nel corso dell’ultimo anno, l’art. 96 TUIR, sia per quanto riguarda il perimetro oggettivo, relativo alla tipologia di progetti infrastrutturali finanziabili, che quello soggettivo, in relazione ai soggetti legittimati a prestare garanzia nell’ambito del progetto infrastrutturale di riferimento, senza determinare un pregiudizio in relazione alla piena deducibilità di interessi passivi e oneri finanziari.

2.       La ripresa a tassazione del beneficio c.d. Tremonti Ambiente

L’art. 36 del Decreto Fiscale 2020 introduce un regime opzionale per evitare il rischio di revoca in relazione alla fruizione delle Tariffe Incentivanti erogate in base ai Conti Energia successivi al secondo, sterilizzando il beneficio Tremonti Ambiente eventualmente cumulato, in contrasto con la posizione del Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”), così superando il contenzioso tributario e amministrativo nel frattempo venutosi a creare.

L’art. 36 in parola prevede che, in caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 (i.e., c.d. III, IV e V Conto Energia) con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese, prevista dall’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, c.d. Tremonti Ambiente, la società che ha fruito di entrambi gli incentivi ha la facoltà di mantenere il diritto a beneficiare delle Tariffe Incentivanti riconosciute dal GSE, subordinatamente alla restituzione dei benefici fiscali goduti. A tale riguardo, vale preliminarmente osservare come il legislatore sembra prendere posizione chiara in merito al tema della cumulabilità tra beneficio fiscale e Tariffe Incentivanti, ribadendo come la stessa non possa essere fruita in relazione ai progetti agevolati ai sensi dei Conti Energia successivi al secondo.

La restituzione del beneficio fiscale indebitamente goduto dovrà, infatti, essere liquidata dal contribuente, applicando l’aliquota d’imposta pro tempore vigente alla variazione in diminuzione effettuata nella dichiarazione fiscale. Tale modalità di “sanatoria”, che si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020, non prevede espressamente il pagamento di interessi, ma solo la trasmissione di apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, indicando l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti, in virtù del divieto di cumulo, e l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, nelle more del pagamento, saranno sospesi.

Le modalità di presentazione ed il contenuto della comunicazione saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Fiscale 2020.

L’annosa querelle sulla possibilità di cumulare le Tariffe Incentivanti erogate in base ai Conti Energia successivi al secondo con il beneficio Tremonti Ambiente può ora, pertanto, essere definitivamente risolta dalle piccole e medie imprese che avevano cumulato entrambi i benefici in parola effettuando una variazione in diminuzione dell’imponibile fiscale, senza necessità di intervenire nuovamente sulle dichiarazioni fiscali.

In altri termini, il Decreto Fiscale intende porre fine alla tematica controversa, offrendo una possibilità di ripristinare lo status quo ante senza aggravio di oneri (i.e., di interessi) per tutti quei contribuenti che avevano inteso di poter cumulare con le Tariffe Incentivanti di cui ai Conti Energia successivi al secondo anche il beneficio Tremonti Ambiente, effettuando una corrispondente variazione in diminuzione in sede di dichiarazione fiscale e non mediante presentazione di istanza di rimborso.

Tale modalità opzionale di definizione, pertanto, letteralmente interessa solo coloro che avessero presentato dichiarazioni c.d. integrative a favore, eventualmente rettificate dall’amministrazione finanziaria ed oggetto di ricorso da parte dei contribuenti interessati, al fine di non rinunciare alla cumulabilità dei benefici. In assenza di chiarimenti, tuttavia, è verosimile che tale modalità restitutoria potrebbe trovare applicazione anche nelle eventuali ipotesi di imposte rimborsate in esito a procedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, con esito favorevole ai contribuenti.

Peraltro, si osserva come la disposizione in parola non chiarisca se la determinazione della somma dovuta per la sanatoria, calcolata “applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente” debba essere intesa in senso ampio e, quindi, non limitata al rimborso delle minori imposte sinora eventualmente versate dalle società che avessero beneficiato del cumulo tra i due tipi di incentivi. Se così fosse, invero, in caso di variazioni in diminuzione sovracapienti rispetto al reddito imponibile dei periodi d’imposta interessati, si giungerebbe al paradosso del pagamento, entro il 30 giugno 2020, di somme a fronte delle quali il relativo beneficio fiscale sarebbe futuro e, si badi bene, del tutto ipotetico, in quanto presupporrebbe la sussistenza di futuri imponibili fiscali tassabili, al netto di perdite di esercizio e pregresse. Si tratterebbe, con tutta evidenza, di un risultato del tutto paradossale e suscettibile di pregiudicare sensibilmente l’attrattività e la convenienza della nuova opzione di definizione, pertanto si auspica, in sede di conversione, un chiarimento sul punto da parte del Legislatore.

Il Dipartimento di Diritto Tributario di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche.


Download the document