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Pills // Estinzione anticipata del credito al consumo: tutti i costi sono rimborsabili

25.06.2026

Overview

Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2026, n. 13328

Con l’ordinanza n. 13328 dell’8 maggio 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sugli effetti della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 settembre 2019, causa C-383/18 (cd. sentenza Lexitor), nell’ambito del credito al consumo. La pronuncia consolida l’orientamento favorevole alla rimborsabilità pro quota di tutte le componenti del costo del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ivi inclusi i costi cd. up front e le commissioni di intermediazione, anche con riferimento ai contratti stipulati prima della riforma dell’art. 125-sexies del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”) intervenuta con la legge 23 luglio 2021, n. 106.

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Andrea Giannelli

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Marco Penna

Marco Penna

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Luca Bendin

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