Terzo Settore: via libera al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore


  1. Introduzione

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 il decreto ministeriale n. 106, emanato lo scorso 15 settembre 2020 a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (il “Decreto”), in attuazione dell’art. 53, primo comma, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito “CTS”).

Il Decreto disciplina le procedure di iscrizione degli Enti del Terzo Settore (“ETS”) nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. “RUNTS” o, di seguito, anche il “Registro”), le modalità di deposito degli atti e le regole per la conservazione e la gestione del Registro. L’introduzione del RUNTS ha lo scopo di sostituire la pluralità di registri ed anagrafi speciali attualmente previsti dalle diverse discipline che regolano le organizzazioni del Terzo Settore con un unico registro.

Secondo quanto dichiarato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il RUNTS dovrebbe essere operativo a partire dal mese di aprile 2021. Nel frattempo dovrà essere predisposta la piattaforma informatica del Registro e l’allineamento tra Regioni in merito alle procedure di iscrizione e cancellazione degli Enti.

2.Le principali previsioni del Decreto

2.1.Struttura, funzionamento e organizzazione

Ai sensi dell’art. 4 del Decreto, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché presso ciascuna Regione e Provincia autonoma, opererà una struttura, rispettivamente denominata “Ufficio statale”, “Ufficio Regionale” e “Ufficio provinciale” del RUNTS. Il RUNTS sarà gestito dall’Ufficio statale e dagli Uffici regionali e provinciali del RUNTS, in collaborazione tra loro e nel rispetto delle disposizioni di cui al CTS ed al Decreto. L’individuazione dell’Ufficio del RUNTS competente per ciascun ETS sarà effettuata su base territoriale (Regione o Provincia autonoma) in funzione della localizzazione della sede legale dell’Ente stesso.

Ai sensi dell’art. 46 CTS e dell’art. 3 del Decreto, il RUNTS si comporrà di sei sezioni, una per ogni tipologia di ETS: (a) organizzazioni di volontariato (“ODV”); (b) associazioni di promozione sociale (“APS”); (c) enti filantropici; (d) imprese sociali (ivi comprese le cooperative sociali); (e) reti associative; (f) società di mutuo soccorso; e, in via residuale, (g) altri enti del Terzo Settore.

Per quanto concerne il funzionamento e l’organizzazione del RUNTS, il Decreto prevede che tutte le istanze, le richieste e le comunicazioni da parte degli ETS (incluse le richieste di iscrizione nel RUNTS) andranno presentate agli Uffici del RUNTS esclusivamente con modalità telematiche, tali da consentire l’identificazione legale del mittente. A tal proposito, sarà obbligatorio per gli ETS dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, il quale sarà poi reso pubblico attraverso il RUNTS.

2.2      Iscrizione

L’iscrizione al Registro non sarà obbligatoria. Tuttavia tale iscrizione rappresenterà il requisito necessario per l’acquisizione della qualifica di “ETS”, nonché per l’accesso ai nuovi regimi fiscali agevolati previsti dalla riforma (come il regime forfettario per gli enti non commerciali, i regimi fiscali ad hoc per le ODV e le APS, l’accesso al riparto del cinque per mille) e per l’acquisto della personalità giuridica (art. 22 CTS, che a tal fine richiede il rispetto di diversi requisiti).

Il Decreto disciplina diverse tipologie di procedimenti di iscrizione, in funzione dell’Ente interessato e della volontà (o meno) di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica. Per l’iscrizione nel Registro di ODV e APS, l’art. 8, comma sesto, lettera r) del Decreto prevede che sia necessaria anche la comunicazione del numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa, il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’Ente ed il numero dei volontari degli Enti aderenti di cui esse si avvalgono.

Dall’iscrizione al RUNTS non derivano comunque solo vantaggi. Infatti, il Decreto pone in capo agli ETS anche alcuni obblighi di aggiornamento e di informazione, in ossequio al generale principio di trasparenza, tra i quali si segnalano (art. 20, primo comma, del Decreto):

i.          il deposito, entro il 30 giugno di ogni anno, dei rendiconti, bilanci e rendiconti delle raccolte fondi degli ETS iscritti; e

ii.         la pubblicazione ed il costante aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti l’ETS stesso (ad es., modifiche statutarie, deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione).

Il c.d. “popolamento iniziale” (così è rubricato il Titolo VIII del Decreto) del RUNTS avverrà gradualmente, con tempistiche diverse ed adeguate alle singole tipologie di Enti. Di particolare interesse risultano le previsioni in merito ad ODV e APS, da un lato, e Onlus, dall’altro lato.

2.2.1.   ODV e APS

L’art. 54 CTS prevede, per le ODV e per le APS, la trasmigrazione automatica dagli attuali registri al RUNTS, e, allo stesso tempo, delega il Decreto a dettarne le modalità di esecuzione.

Ai sensi dell’art. 30 del Decreto, l’Ufficio statale del RUNTS individuerà, con apposito provvedimento, il termine a decorrere dal quale avrà inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle Regioni e Province autonome e nel registro nazionale delle APS. Il termine sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e ne verrà data comunicazione in Gazzetta Ufficiale.

Successivamente, il trasferimento dei dati relativi alle ODV e APS dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di cui all’art. 30 del Decreto. Trascorso questo periodo, per detti Enti non sarà più possibile ottenere l’iscrizione a registri differenti dal RUNTS. Effettuato il trasferimento dei dati, ciascun Ufficio regionale o provinciale del RUNTS verificherà, entro 180 giorni, la completezza delle informazioni ricevute e la sussistenza dei requisiti di iscrizione. Eventuali documentazioni mancanti dovranno essere comunicate dall’ente entro 60 giorni dalla richiesta, pena la mancata iscrizione dell’Ente nel RUNTS.

2.2.2.   Onlus

Per quanto riguarda le Onlus attualmente iscritte all’anagrafe unica gestita dall’Agenzia delle Entrate, il trasferimento dei dati non sarà automatico, in quanto, andando questa tipologia di ente verso l’estinzione (non essendo prevista nel CTS tra i possibili Enti del Terzo Settore), le organizzazioni attualmente esistenti dovranno optare per una delle tipologie offerte dal CTS ed iscriversi nella relativa sezione del RUNTS.

A tal fine, ai sensi dell’art. 34 del Decreto, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito istituzionale, con comunicazione in Gazzetta Ufficiale, l’elenco delle Onlus iscritte nell’anagrafe fino al giorno antecedente all’operatività del RUNTS. A partire da questo momento, e sino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, decimo comma, del CTS, ciascuna delle Onlus inserite nell’elenco dovrà inviare all’ufficio del RUNTS territorialmente competente una specifica domanda di iscrizione con evidenza della sezione prescelta. Alla domanda dovranno essere allegati copia dell’atto costitutivo, dello statuto (adeguato alle nuove norme del CTS) e degli ultimi due bilanci approvati.

Ciascun ufficio del RUNTS, entro 60 giorni dalla ricezione della stessa, dovrà verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione e, in caso di esito positivo, disporrà l’iscrizione nella richiesta sezione del RUNTS. Entro lo stesso termine il medesimo Ufficio potrà richiedere all’ente informazioni e documenti mancanti, comunicare eventuali motivi ostativi all’iscrizione, o proporre l’iscrizione in una diversa sezione RUNTS rispetto a quella richiesta.

2.3 Funzioni di controllo

Infine, l’art. 21 del Decreto assoggetta gli ETS iscritti al RUNTS ad una revisione d’ufficio a scadenza triennale, volta a verificare (i) la permanenza dei requisiti, anche in relazione al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale; nonché (ii) i requisiti richiesti per permanere nella sezione di competenza. L’attività di revisione è programmata e condotta da ciascun Ufficio competente del RUNTS (quindi di Regione o di Provincia autonoma).

Nel caso in cui, a seguito di una prima verifica, l’Ufficio competente abbia necessità di un approfondimento istruttorio, lo stesso potrà effettuare verifiche in loco, anche tramite la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni.

Qualora, all’esito di tale revisione, dovesse essere riscontrata la carenza, o il sopraggiunto venir meno, dei requisiti necessari per la permanenza nel RUNTS, potranno verificarsi due ipotesi: (i) l’Ente iscritto in una sezione del RUNTS, qualora vengano meno i requisiti per la permanenza in detta sezione, potrà presentare all’Ufficio compente domanda di essere iscritto in diversa sezione; oppure (ii) nei casi previsti dall’art. 23 del Decreto (tra i quali figurano la presentazione di un’istanza motivata di cancellazione da parte dell’Ente che intende rinunciare alla qualifica di ETS; l’acquisizione da parte dell’Ufficio di provvedimenti definitivi adottati dalla competente autorità giudiziaria o tributaria da cui consegua una situazione incompatibile con la permanenza dell’Ente nel RUNTS; o l’inutile decorso del termine assegnato dall’Ufficio del RUNTS per ottemperare agli obblighi), potrà essere disposta, dal competente ufficio del RUNTS, la cancellazione dal Registro (la quale, tuttavia, non preclude una nuova successiva iscrizione del medesimo Ente, secondo quanto disposto dall’art. 25, ottavo comma, del Decreto).


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