Nuove restrizioni agli investimenti stranieri in Cina


A neanche dieci mesi dall’entrata in vigore della Foreign Investment Law – con la quale il governo cinese intendeva proseguire il percorso di apertura della Cina agli investimenti stranieri, equiparando (con talune eccezioni) le società con capitale straniero (c.d. Foreign Invested Enterprises) alle società cinesi (descritta nel nostro articolo intitolato “Nuove previsioni societarie in Cina” qui il link) – e, soprattutto, nonostante la sottoscrizione dell’accordo commerciale da parte del governo cinese e americano, lo scorso 15 gennaio, che sembrava concludere la guerra commerciale tra la Cina e gli Stati Uniti, il Ministero del Commercio cinese ha emanato lo scorso 19 settembre, con efficacia in pari data, il regolamento (il “Regolamento”) sulla lista delle “entità inaffidabili” c.d. Unreliable Entity List (di seguito, la “Lista”), nella quale saranno inserite le entità straniere (definite dal Regolamento come “imprese, organizzazioni ovvero cittadini di un Paese straniero”) che possano (i) mettere in pericolo la sovranità, la sicurezza ovvero gli interessi di sviluppo della Cina; ovvero (ii) sospendere le normali operazioni con, ovvero comunque discrimino, imprese, organizzazioni ovvero individui cinesi, causando agli stessi danni rilevanti ai loro legittimi diritti ed interessi.

La Lista era stata già annunciata nel mese di maggio del 2019, nel contesto della guerra commerciale tra la Cina e gli Stati Uniti, iniziata a metà del 2018, e sembra essere la risposta alla Entity List americana in cui è stata inclusa prima ZTE e poi Huawei. Sul punto, il Ministero del Commercio cinese ha negato che il Regolamento sia stato adottato come contromisura alle politiche americane, citando il fatto che il sistema della Lista fosse stato già annunciato, che non è rivolto ad uno specifico Paese e che “il principale obiettivo del Regolamento è quello di proteggere i legittimi diritti ed interessi delle imprese, organizzazioni e cittadini cinesi, correggere azioni illegali di talune entità straniere, proteggere la sovranità, la sicurezza e lo sviluppo nazionale, nonché l’equità e la libertà negli scambi commerciali internazionali”.

Si segnala che il Regolamento è composto da disposizioni generiche e per l’implementazione delle stesse dovranno essere adottate altre leggi e/o regolamenti, essendo previsto che lo Stato dovrà costituire un ufficio competente all’interno del Consiglio di Stato (l’“Ufficio Competente”), che si occupi dell’organizzazione ed implementazione del sistema della Lista. In particolare, tale sistema dovrà avere le seguenti caratteristiche:

  • l’Ufficio Competente potrà ricevere denunce e potrà decidere autonomamente se iniziare o meno una investigazione nei confronti dell’entità straniera denunciata; nel caso in cui inizi una investigazione, la stessa dovrà essere annunciata pubblicamente;
  • ai fini dell’eventuale inclusione nella Lista dell’entità straniera sotto investigazione, l’Ufficio Competente dovrà tenere in considerazione i seguenti fattori:
  1. il grado di pericolo arrecato alla sovranità, alla sicurezza ovvero agli interessi di sviluppo della Cina;
  2. l’entità del danno ai diritti e legittimi interessi alle imprese, organizzazioni o cittadini cinesi;
  3. la conformità alle regole economiche e commerciali internazionalmente accettate; ovvero
  4. altre circostanze rilevanti;
  • una volta conclusa l’investigazione, l’Ufficio Competente dovrà annunciare pubblicamente l’esito dell’investigazione, che potrà essere l’inclusione o meno nella Lista dell’entità straniera sotto investigazione ovvero richiedere alla stessa di adottare specifiche misure per non essere inclusa nella lista, entro un determinato periodo di tempo;
  • in caso di inclusione nella Lista dell’entità straniera (l’“Entità Straniera in Lista”), l’Ufficio Competente potrà adottare le seguenti misure:
  1. limitare o proibire all’Entità Straniera in Lista attività di importazione ed esportazione in ovvero in relazione con la Cina;
  2. limitare o proibire all’Entità Straniera in Lista di investire in Cina;
  3. limitare o proibire al personale ovvero mezzi di trasporto dell’Entità Straniera in Lista di entrare nel territorio cinese;
  4. limitare o revocare al personale dell’Entità Straniera in Lista il permesso di soggiorno ovvero la residenza in Cina;
  5. imporre sanzioni amministrative corrispondenti alla gravità delle circostanze;
  6. altre misure necessarie;
  • qualora un’impresa, organizzazione ovvero un cittadino cinese abbia necessità di concludere un’operazione con un’Entità Straniera in Lista, a cui sia stata limitata o proibita la possibilità di importare o esportare in Cina, dovrà richiedere la relativa autorizzazione all’Ufficio Competente che deciderà caso per caso;
  • l’Entità Straniera in Lista può in ogni momento richiedere la rimozione dalla Lista e il relativo esito dovrà essere annunciato pubblicamente.

Nonostante l’entrata in vigore del Regolamento, l’implementazione del sistema della Lista non si può dire iniziato, non essendo stato ancora costituito l’Ufficio Competente e, soprattutto, non essendoci ancora norme dispositive che completino l’implementazione del sistema. Si può, tuttavia, già riscontrare che l’Ufficio Competente avrà ampi poteri discrezionali, non solo nell’includere o meno entità straniere nella Lista (ai sensi dell’articolo 7, infatti, potrà tenere in considerazione “altre circostanze rilevanti”), ma soprattutto in relazione alle misure restrittive che potrà adottare essendo prevista la clausola di chiusura “altre misure necessarie”.

Il Ministero del Commercio cinese ha dichiarato che il crescente protezionismo globale e soprattutto l’abuso della definizione di “sicurezza nazionale” da parte di alcuni Paesi ha costretto il governo all’adozione del sistema della Lista, ma che gli investimenti stranieri continueranno ad essere i benvenuti in Cina e che il governo cinese promuove la protezione degli investimenti stranieri in un libero mercato. In particolare, secondo il Ministero del Commercio cinese, l’istituzione del sistema della Lista consente agli investitori stranieri (che rispettano le leggi ed i regolamenti cinesi) di “operare in un ambiente più stabile, equo e prevedibile e previene la commissione di azioni illegali”.


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