Il Decreto “Ristori” e l’ulteriore proroga del divieto di licenziamento


E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 137/2020 (c.d. Decreto “Ristori”) che proroga alcune disposizioni emergenziali già previste dal “Decreto Agosto” (convertito in Legge n. 126/2020) in materia di lavoro.

Ammortizzatori sociali ed esonero contributivo

Il nuovo provvedimento ha disposto, oltre ad una serie di aiuti economici per le imprese, un ulteriore prolungamento (e dunque il rifinanziamento) dei trattamenti di integrazione salariale a per i lavoratori.

In particolare, il Decreto Ristori introduce altre 6 settimane di integrazione salariale da collocare nel periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021. Le 6 settimane ulteriori di cassa integrazione:

  • possono essere concesse solamente ai datori di lavoro cui sia già stata integralmente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane di cassa integrazione prevista dal Decreto Agosto nonché ai datori di lavoro che appartengono a settori interessati da provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica;
  • assorbono i trattamenti di integrazione salariale già richiesti e autorizzati per i periodi successivi al 15 novembre 2020;
  • sono gratuite solamente per i datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019, per i datori di lavoro che appartengono a settori interessati da provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive nonché per quelli che hanno subito una riduzione del fatturato (da autocertificare in sede di domanda) nel primo semestre 2020 pari o superiore al 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (diversamente, al pari di quanto previsto nel Decreto Agosto, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un contributo addizionale – da calcolare sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – pari al 9% se la predetta riduzione di fatturato è inferiore al 20% ovvero al 18% in assenza di qualsivoglia riduzione di fatturato).

In favore dei datori di lavoro che non richiedono le ulteriori 6 settimane di trattamento di integrazione salariale è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane fruibili entro il 31 gennaio 2021 nel limite delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020. Tale esonero contributivo è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.

Divieto di licenziamento

Il Decreto Ristori proroga il divieto di licenziamento fino al 31 gennaio 2021, applicabile a prescindere dall’utilizzo della cassa integrazione o dell’esonero contributivo.

La nuova disposizione supera dunque il meccanismo del “divieto mobile” introdotto dal Decreto Agosto, il quale – legando il blocco dei licenziamenti alla disponibilità dell’ammortizzatore o degli sgravi – aveva creato all’indomani della sua entrata in vigore non pochi problemi interpretativi ed applicativi.

In base alla nuova disposizione, fino al 31 gennaio 2021 continuerà ad essere vietato:

  • iniziare procedure di licenziamento collettivo (salvo in caso di immediata riassunzione per cambio appalto);
  • recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivoai sensi dell’art. 3 L. 604/1966” (sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso ex art. 7 della medesima Legge).

In conformità a quanto già previsto dal Decreto Agosto, i licenziamenti collettivi e/o individuali per giustificato motivo oggettivo continueranno ad essere eccezionalmente consentiti solamente nei seguenti casi:

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (in assenza di cessione di un complesso di beni o attività che possa essere qualificato come trasferimento d’azienda o ramo di essa);
  • i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa ovvero ne sia disposta la cessazione;
  • i licenziamenti intimati nei confronti di lavoratori che abbiano aderito ad accordi collettivi aziendali di incentivazione alla risoluzione dei rapporti di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. È previsto l’accesso alla NASpI anche qualora tali accordi prevedano la risoluzione consensuale del rapporto.

I licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo restano estranei all’ambito di applicazione del divieto.


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