Conversione Decreto “Rilancio” e Decreto “Semplificazioni”: le novità in materia ambientale


Con Legge 17 luglio 2020, n. 77, in vigore dal 19 luglio 2020, il Parlamento ha convertito il c.d. Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) introducendo alcune significative modifiche in materia ambientale.

Queste le novità di maggiore interesse per gli operatori:

Abrogazione della disciplina derogatoria in materia di deposito temporaneo di rifiuti

L’art. 113-bis del D.L. n. 18/2020, introdotto dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione del c.d. Decreto “Cura Italia”, aveva previsto che il deposito temporaneo di rifiuti (cfr. art. 183, comma 1, lett. bb), numero 2, D.lgs. n. 152/2006, di seguito anche “T.U. Ambiente”) fosse “consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi”.

L’art. 228-bis del c.d. Decreto Rilancio, introdotto in sede di Legge di conversione, ha ora abrogato il menzionato articolo 113-bis, reintroducendo la previgente disciplina in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti di cui all’articolo 183 del T.U. Ambiente.

Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale

L’art. 229-bis del c.d. Decreto Rilancio, introdotto in sede di Legge di conversione, ha previsto una serie di misure in materia di D.P.I., tra le quali si segnala l’attribuzione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del compito:

  • di adottare una o più linee guida per fare fronte all’aumento dei rifiuti derivanti dall’utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività, al fine di individuare misure “da applicare durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire (i) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario e (ii) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri impianti”;
  • di definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione (i.e. 19 luglio 2020) i criteri ambientali minimi per le stazioni appaltanti, ai sensi dell’articolo 34 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili”.

La norma in esame ha altresì previsto al comma 7 che “in caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria”di cui all’articolo 255, comma 1-bis, del T.U. Ambiente, che delinea una cornice edittale compresa tra euro trenta e euro centocinquanta.

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Con Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, in vigore dal 17 luglio 2020, il Legislatore ha introdotto “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, prevedendo al Titolo IV misure specifichein materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale (VIA)

L’art. 50 del Decreto c.d. Semplificazioni ha novellato in più parti la disciplina in materia di VIA contenuta alla Parte Seconda, Titoli I e III, del T.U. Ambiente, intervenendo sia sui termini procedimentali sia sulle procedure, nella prospettiva specifica di evitare ritardi e blocchi nel rilascio degli atti.

Tra le modifiche al T.U. Ambiente di maggiore interesse, si segnalano:

  • art. 5, comma 1, lettera g): al secondo periodo il testo novellato ha previsto che, ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, il proponente presenti il progetto di fattibilità come definito dall’articolo 23 D.lgs. n. 50/2016, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall’articolo 23 del medesimo decreto, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Rispetto al testo previgente, il Legislatore ha inteso dunque rafforzare il livello di dettaglio della progettazione su cui si basa lo studio di impatto ambientale;
  • art. 7-bis: il Decreto Legge ha previsto l’inserimento del comma 2-bis, recante la nuova disciplina per i progetti e le opere necessarie per l’attuazione del Piano Nazionale per l’Energia e il Clima (PNIEC). La disposizione, in particolare, prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri individui con uno o più decreti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione – i.e. a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto – le tipologie di progetti ed opere necessarie per l’attuazione del Piano da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA oppure direttamente a VIA, nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali interventi;
  • articolo 8: dopo il comma 2, è stato inserito il comma 2-bis, recante l’istituzione della Commissione Tecnica PNIEC per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati in sede di decreto di cui al punto precedente;
  • articolo 20: il Decreto in esame ha novellato l’articolo 20 del T.U. Ambiente introducendo l’istituto della consultazione preventiva, specificamente volto a consentire al proponente di “richiedere, prima di presentare il progetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l’autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l’autorità competente trasmette al proponente il proprio parere”;
  • articoli 21, 23 e 24: la novella ha modificato i predetti articoli, recanti la disciplina in materia di “Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale”, “Presentazione dell’istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti” e “Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere”, sostituendo il termine “elaborati progettuali” con “il progetto”, a conferma della volontà del Legislatore di rafforzare il livello di dettaglio della progettazione, e riducendo nel contempo i termini di ciascuna fase del procedimento di VIA;
  • articolo 25: il novellato articolo 25 in materia di “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA” ha introdotto l’ipotesi del potere sostitutivo in caso di inerzia della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS e, al comma 2-bis, ha previsto il procedimento specifico di approvazione del provvedimento di VIA per i progetti necessari per l’attuazione del PNIEC;
  • articoli 27 e 27-bis: sono state introdotte modifiche all’art. 27 recante la disciplina dell’istituto del Provvedimento Unico in materia Ambientale (PUA) al fine di incentivarne l’utilizzo mediante la riduzione dei tempi procedimentali e la previsione della conferenza di servizi in modalità simultanea. La riduzione dei tempi procedimentali è stata analogamente disposta all’art. 27-bis in materia di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).

Da ultimo, si segnala che l’articolo 50 ha differito l’entrata in vigore delle modifiche alla disciplina in materia di VIA alle istanze che saranno presentate “a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Modifica della disciplina in materia di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)

Il menzionato articolo 50 del D.L. n. 76/2020 ha interamente riformato anche la disciplina del procedimento c.d. di screening, contenuta all’articolo 19 del T.U. Ambiente.

Il nuovo articolo 19, applicabile alle istanze che saranno presentate a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, prevede, in sintesi, uno snellimento dei tempi di esame dei progetti sottoposti a verifica nonché una disciplina specifica in materia di esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dell’Amministrazione.

Con riferimento ai nuovi termini procedimentali della verifica di assoggettabilità a VIA, il novellato art. 19 prevede che “2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l’autorità competente verifica la completezza e l’adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richieste inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione. […] 4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 [n.d.r. vale a dire la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet a tutti gli Enti coinvolti] e dall’avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni. […] 6. L’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l’adozione del provvedimento di verifica. […].

Quanto all’esercizio del potere sostitutivo, il comma 11 conferma, in linea con la precedente disciplina, che i termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori, aggiungendo peraltro che “In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni”.

Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica

L’art. 52 del Decreto “Semplificazioni” ha introdotto nel T.U. Ambiente l’art. 242-ter, recante la nuova disciplina semplificata per la realizzazione di interventi ed opere all’interno dei siti oggetto di bonifica.

Più in dettaglio, l’articolo in questione ha previsto al comma 1 che “Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l’installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti” a condizione che i suddetti interventi ed opere non pregiudichino né interferiscano con il completamento della bonifica né determino rischi per la salute dei lavoratori e dei fruitori dell’area.

Il comma 2 prevede, in via generale, che la valutazione della compatibilità delle opere ed interventi elencati al comma 1 con il completamento della bonifica del sito spetti all’Autorità competente per il procedimento di bonifica.

Il Ministero dell’Ambiente, per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le Regioni, per le restanti aree, definiranno con rispettivi atti (i) i criteri e le procedure di valutazione degli interventi ed opere di cui al predetto comma 1 nonché (ii) le categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente. Nelle more dell’adozione degli atti di competenza del Ministero dell’Ambiente e delle Regioni, i criteri e le procedure per la valutazione delle opere ed interventi da realizzare nei siti oggetto di bonifica sono contenuti nel comma 4 dell’art. 242-ter in questione.

Semplificazione delle procedure di bonifica nei siti di interesse nazionale (SIN)

L’art. 53 del Decreto “Semplificazioni” ha novellato l’art. 252 del T.U. Ambiente introducendo i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, recanti la nuova disciplina semplificata in materia di procedimenti di bonifica dei siti di interesse nazionale.

Il comma 4-bis ha previsto che il soggetto responsabile dell’inquinamento, o altro soggetto interessato, concordi con l’ARPA territorialmente competente un Piano di indagini preliminari e, qualora l’indagine accerti il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione anche per un solo parametro, avvii la procedura prevista dagli articoli 242 e 245 T.U. Ambiente. Il comma 4-ter, invece, ha introdotto un procedimento alternativo a quello del menzionato art. 242, consentendo al responsabile della potenziale contaminazione, o altro soggetto interessato, di “presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all’allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell’analisi di rischio sito specifica e dell’applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l’analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 e contestualmente indica le condizioni per l’approvazione del progetto operativo di cui all’articolo 242, comma 7. […] Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta il progetto e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui al comma 6”, sostituendo dunque a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente.

È stata introdotta altresì una nuova modalità di conclusione del procedimento di bonifica dei siti di interesse nazionale. Il comma 4-quater prevede infatti che “La certificazione di avvenuta bonifica di cui all’articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo a condizione che risulti accertata l’assenza di interferenze con la matrice acque sotterranee tali da comportare una cross contamination e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area”.


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